Postazione videoterminale e Sicurezza sul Lavoro
L’attività lavorativa in postazione a videoterminale è disciplinata dal legislatore nell’ambito della sicurezza sul lavoro. In particolare, vengono definite le caratteristiche che la postazione deve possedere, gli obblighi del datore di lavoro e i compiti del medico del lavoro (ufficialmente: medico competente).
La normativa per i videoterminali
In ambito medicina del lavoro, la normativa di riferimento è il decreto legislativo n.81 del 2008 – Titolo VIII. Il decreto nel suo complesso tratta più attività lavorative dal punto di vista della sicurezza. Il suo nome “ufficioso” infatti è Testo Unico in Materia di Sicurezza sul Lavoro. Il Titolo VII, invece, si occupa esplicitamente delle attività lavorative nelle postazioni videoterminali.
Di grande importanza è anche l’allegato XXXIV del medesimo decreto, che descrive in modo dettagliato le caratteristiche che devono possedere la postazione videoterminale e l’ambiente di lavoro.
Nel complesso, l’impianto normativo stabilisce:
- La definizione di videoterminale (schermo “alfanumerico” o grafico di qualsiasi tipo), posto di lavoro (insieme di attrezzature e ambiente, illuminazione compresa) lavoratore videoterminale (ovvero chiunque lavora con un videoterminale per almeno 20 ore settimanali al netto delle pause).
- Gli obblighi del datore di lavoro, che deve predisporre un’analisi dei rischi per la vista, per l’apparato muscolo-scheletrico, per le condizioni mentali (affaticamento da stress). Il datore di lavoro, inoltre, deve predisporre misure idonee a contenere i rischi e nominare un medico competente che svolga una regolare attività di sorveglianza sanitaria. Un altro obbligo del datore di lavoro consiste nella formazione dei lavoratori circa le modalità di svolgimento dell’attività funzionali al mantenimento di un buono stato di salute.
- Le caratteristiche base del lavoro quotidiano, con particolare riferimento al “diritto alla pausa”, lasciando comunque sufficiente margine di discrezione circa le modalità e la durata delle pause.
- Le regole di base per la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.
Le caratteristiche della postazione videoterminale secondo la legge
In buona sostanza, la normativa riguarda tutti coloro che lavorano al computer per “molte ore” (almeno 20). Interessante è la parte dell’allegato XXXIV che descrive le caratteristiche della postazione di lavoro al pc, che comprende tutta una serie di elementi: dalla scrivania all’illuminazione. Rimandiamo alla lettura integrale dell’allegato. In questa sede, però, possiamo introdurre alcuni elementi importanti.
- Schermo. La questione monitor e sicurezza è presa in considerazione dalla normativa, la quale ordina – tra le altre cose – che gli schermi siano esenti da sfarfallamento, siano orientabili e abbiano una buona risoluzione.
- Tastiera e mouse. Questi elementi devono essere posti sullo stesso livello e devono essere opachi, per evitare i riflessi.
- Piano di lavoro. Non deve essere riflettente e la sua altezza deve essere posta tra i 70 e gli 80 cm.
- Sedile di lavoro. L’altezza deve essere regolabile. La sedia del videoterminalista inoltre deve fornire un adeguato supporto alla schiena.
- Illuminazione. Le fonti di luce non devono provenire né dalle spalle (causerebbero il riflesso sullo schermo) né dal davanti (causerebbero l’abbagliamento). Dovrebbero essere poste in parallelo alla postazione.
Altre caratteristiche definite dal legislatore come “ideali” riguardano l’inquinamento acustico, che deve essere tale da non compromettere la comunicazione verbale; i parametri microclimatici (temperatura e umidità), l’interfaccia elaboratore/uomo (ovvero i software, che devono essere coerenti con l’attività da svolgere).
I fattori di rischio per quanto concerne l’attività di lavoro nella postazione videoterminale coincidono con quelle suggerite dal senso comune. Ovvero:
- Caratteristiche della postazione non conforme con quanto stabilito dal legislatore.
- Presenza di disturbi visivi, specie se non curati.
- Presenza di disturbi articolari, associata a patologie o a semplice età avanzata.
Il compito del medico del lavoro
Il contributo del medico del lavoro non è sempre obbligatorio. E’ lo stesso legislatore a definire i casi di obbligatorietà. Tra questi, spicca proprio la presenza di mansioni che implicano l’uso di un terminale per almeno 20 ore settimanale (al netto delle pause).
Le sanzioni, per chi disattende questo obbligo sono molto salate.
Qual è il compito del medico del lavoro?
Nella fattispecie, valuta le condizioni dell’ambiente di lavoro secondo i profili di rischio e gli elementi forniti dal legislatore stesso (in questo caso, dal Titolo VII e relativo allegato).
In base ad esse e, soprattutto, alle caratteristiche dei singoli lavoratori, redige un protocollo di sorveglianza sanitaria. Esso definisce la tipologia di visita medica a cui sottoporre ciascun dipendente e la cadenza della stessa, differenziando da individuo a individuo. Ovviamente, esegue in prima persona tali visite.
Di base e nella fattispecie dei lavoratori videoterminali, la normativa suggerisce una cadenza variabile tra due e cinque anni. Tuttavia, il medico del lavoro ha ampio margine di discrezione in merito, e può predisporre cadenze diverse.
Il punto di partenza è il giudizio di idoneità del lavoratore per quella specifica mansione. Idoneità che può essere completa, parziale, temporanea. Ovviamente, esegue visite per l’idoneità anche in altre condizioni, ovvero a seguito di incidenti, periodi di malattia etc.
Scegliere un buon medico del lavoro è fondamentale per rispettare la normativa, tutelare la salute dei lavoratori ed evitare salatissime sanzioni.
Uno dei criteri di ricerca da considerare è l’esperienza.
Il dott. Augusto Bastianello svolge l’attività di medico del lavoro da circa trent’anni. Opera nelle province di Milano e Pordenone e presta servizio per imprese, aziende e società di piccole e grandi dimensioni. Tra gli altri, ha lavorato per RCS Media Group e Pelikan.
Non fornisce consulenze. Il suo impegno è circoscritto alla professione del medico del lavoro.
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