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Il medico del lavoro e le visite mediche ai dipendenti: una prospettiva alternativa

Il medico del lavoro ha tra i suoi compiti principali la valutazione del lavoratore tramite le visite mediche aziendali.

visite mediche aziendali

visite mediche aziendali

In questo articolo proponiamo una panoramica dal punto di vista del medico del lavoro in un contesto moderno.

Lo scopo finale delle visite mediche aziendali è fondamentalmente lo stesso del medico del lavoro: tutelare la salute dei dipendenti che sono esposti a rischi specifici nell’ambito del proprio lavoro in azienda. La valutazione viene fatta incrociando i dati di due rilevazioni: le caratteristiche dell’ambiente di lavoro e le caratteristiche fisiche del lavoratore.

 

Visita del lavoratore da parte del medico

Per il medico del lavoro, la visita aziendale è una visita preventiva che ha come obiettivo valutare se il lavoratore sia fisicamente adatto alla mansione assegnatagli. Con la visita medica ai dipendenti, il medico del lavoro deve quindi valutare eventuali rischi per la salute del soggetto tramite tutti gli esami e accertamenti che il medico del lavoro riterrà necessari. La natura e la quantità di questi esami dipendono certamente dal medico del lavoro ma anche dalla tipologia di mansione e dal contesto lavorativo in cui il lavoratore deve svolgere la propria attività.

Ad esempio, nel caso di lavoratori adibiti a mansioni comportanti particolari rischi per terzi (es. addetti alla guida di muletti o altri mezzi pesanti), il medico del lavoro può includere nella visita medica la ricerca di sostanze stupefacenti. Nel caso di lavoro d’ufficio, solitamente il medico del lavoro si limita a includere uno screening visivo o una valutazione oculistica.

 

Tipologie alternative di visite mediche ai dipendenti

Esistono altre tipologie di visita medica aziendale in cui il medico del lavoro è direttamente coinvolto.

Nelle visite mediche periodiche, il medico del lavoro controlla lo stato di salute del lavoratore e ne monitora l’idoneità alla mansione. Lo stesso medico del lavoro stabilisce la frequenza delle visite sulla base delle indicazioni previste dalla norma o in funzione della valutazione del rischio. Il medico del lavoro può richiedere una visita aziendale anche nel caso che il lavoratore cambi mansione, per verificare l’idoneità dell’individuo alle nuove caratteristiche del lavoro, oppure nel caso di ripresa del lavoro: se il lavoratore manca dal luogo di lavoro per motivi di salute per oltre 60 giorni, il medico del lavoro deve assicurarsi che la persona mantenga le condizioni di salute adeguate.

Capita inoltre che il medico del lavoro debba confrontarsi con una richiesta di visita medica da parte del lavoratore stesso, che potrebbe ritenere che le mansioni assegnategli o le caratteristiche dell’ambiente di lavoro comportino un rischio per la propria salute. Infine, in alcuni casi il medico del lavoro deve eseguire una visita a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Risultati della visita medica al dipendente

Ognuna delle visite aziendali sopra elencate ha come conclusione un giudizio da parte del medico del lavoro che può declinarsi nei seguenti modi: idoneità, idoneità parziale (temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni), inidoneità temporanea, inidoneità permanente.

Visite mediche aziendali: in cosa consistono, ogni quanto si fanno

Le visite mediche aziendali sono una risorsa, una precauzione per garantire la salute psico-fisica dei propri dipendenti.

Più spesso, le visite aziendali sono un obbligo previsto dal legislatore ed inserito all’interno della sorveglianza sanitaria. Ne parliamo qui, fornendo informazioni esaustive sulla natura delle visite, sulle tempistiche e sulla questione dell’obbligatorietà.

Cosa sono le visite mediche aziendali e quando sono obbligatorie

L’espressione visite mediche aziendali, per quanto sia diffusa e ormai di dominio comune, è in realtà gergale. Essa fa riferimento alle visite mediche ai dipendenti dell’azienda. Il medico competente del lavoro, è il professionista che collabora con il datore di lavoro al fine di tutelare la salute psicofisica dei lavoratori come previsto in medicina del lavoro.

Pur essendo sempre consigliata, solo in alcuni casi la presenza del medico del lavoro è obbligatoria. Nello specifico, quando le attività comprendono la movimentazione manuale di carichi, l’uso massiccio degli arti superiori, l’uso di un videoterminale per oltre 20 giorni a settimana, l’esposizione ad agenti pericolosi (polveri, elementi chimici/biologici/cancerogeni etc.).

Sono sottoposte all’obbligo di nomina del medico del lavoro anche le società che richiedono attività notturne, in quota e una postura fissa e/o incongrua.

La normativa di riferimento è l’articolo 41 del Decreto Legislativo n.81 del 2008.

Il compito del medico del lavoro è duplice. Da un lato redige il protocollo di sorveglianza sanitaria, che consiste principalmente nella decisione circa le tipologie di visite mediche da somministrare e la loro cadenza. Dall’altro lato, esegue le visite mediche.

Ma in cosa consistono le visite mediche? Per rispondere a questa domanda, è propedeutico distinguere tra le tipologie di visite mediche che il medico del lavoro esegue.

  • Visite mediche di idoneità. Lo scopo di queste visite è verificare il possesso dei requisiti psico-fisici del lavoratore rispetto alle mansioni che deve svolgere. Tale visita viene somministrata in occasione dell’assunzione ma anche a ogni cambio sensibile e significativo di mansione. Viene somministrata anche a seguito di un periodo di malattia più o meno lungo (di norma superiore ai 60 giorni).
  • Visite mediche periodiche. Sono le visite che, a prescindere dalle condizioni dei lavoratori e dai cambiamenti di mansione, il medico somministra nell’ambito della normale sorveglianza sanitaria.
  • Visite mediche a discrezione. Il medico del lavoro può decidere in autonomia di somministrare visite mediche quando ne intravede la necessità o su richiesta del lavoratore.

Che cosa prevede la visita aziendale del medico del lavoro

Non esiste un protocollo unico circa le visite del medico del lavoro, o visite mediche aziendali che dir si voglia. In realtà, esse dipendono dalle mansioni che i lavoratori svolgono e, in generale, dalle attività richieste in azienda.

Per esempio, la visita medica per un addetto alla vigilanza è sempre diversa dalla visita medica per un addetto alla logistica. Nel primo caso, infatti, la mansione richiede soprattutto buone prestazioni uditive-visive. Nel secondo caso, la mansione richiede anche l’assenza di patologie a carico delle articolazioni.

Le analisi più frequenti, però, sono:

  • Esami radiologici,
  • Elettrocardiogramma,
  • Esame audiometrico,
  • Esame oculistico,
  • Analisi del sangue e delle urine.

Ogni quanto tempo il medico del lavoro esegue le visite

La normativa a tal proposito è chiara. Tuttavia, non è stringente, e infatti lascia un sufficiente margine di discrezione al medico del lavoro.

Di base, le visite di idoneità, essendo una tantum, vanno somministrate ogni volte che ve n’è necessità (nuova assunzione, cambio mansione, ritorno da un periodo di malattia).

Le visite periodiche, invece, se si escludono alcune eccezioni, vanno somministrate una volta all’anno. Il medico del lavoro può però derogare a questa regola, se ritiene necessario – per esempio – una cadenza più ravvicinata, che preveda visite mediche ogni sei mesi, ogni nove mesi etc.

L’impegno del dott. Bastianello

Il dott. Augusto Bastianello è un medico del lavoro da trent’anni. Esercita nella Provincia di Milano e nella Provincia di Pordenone, occupandosi di imprese, aziende, società. Vanta una lunga esperienza sia come medico del lavoro di piccole imprese, sia come medico del lavoro di grandi realtà come RCS Media Group e Pelikan.

La sua missione è tutelare i lavoratori da un lato, permettere ai datori di lavoro di agire nel rispetto della normativa (ed evitare così sanzioni molto gravose) dall’altro.

Il dott. Augusto Bastianello non si occupa di consulenze a privati.

La sua attività comprendono solo ed esclusivamente il servizio alle imprese, alle aziende e alle società che hanno necessità di nominare un medico del lavoro

 

Coronavirus a lavoro: cosa dice il medico del lavoro

Le aziende sono obbligate per legge a proteggere la salute dei loro dipendenti e quindi ad adottare di propria iniziativa tutte le misure igieniche necessarie, tecnicamente fattibili, ragionevoli e adeguate alle condizioni dell’impresa in conformità con le leggi sul lavoro.

In situazioni come quelle che stiamo vivendo sono inoltre obbligate ad attuare misure speciali relative ai luoghi di lavoro come quelle emanate in questi giorni dalla Presidenza del Consiglio.

Il datore di lavoro deve valutare tutti i pericoli legati alla nuova epidemia, prendere atto dei provvedimenti comunicati dall’amministrazione del paese e adottare le misure cautelative che ritiene più opportune per contrastare il rischio biologico portato dal Coronavirus.

Vediamo insieme in questo articolo quali sono.

 

Comportamenti da seguire

Iniziamo con l’elencare elencare le norme comportamentali indicate da Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità.

Si tratta di accorgimenti da seguire in ogni caso indipendentemente da dove ci si trova (luogo di lavoro oppure no)

 

  1. Lavarsi spesso le mani
  2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
  3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
  4. Coprirsi bocca e naso quando si starnutisce o tossisce
  5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
  6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
  7. Usare la mascherina solo se sospetti di essere malati o si assistono persone malate
  8. Contattare il numero verde 1500 se ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni

Va inoltre ricordato che né i prodotti MADE IN CHINA o i pacchi ricevuti dalla Cina, né gli animali domestici sono canali di diffusione del nuovo coronavirus.

 

Misure preventive nei luoghi di lavoro

È innanzitutto consigliabile indicare e comunicare il problema a tutto il personale esponendo il decalogo delle buone norme sopra esposto.

Anche nei luoghi di lavoro vanno limitati il più possibile i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione.

Ove possibile bisognerebbe favorire la modalità del lavoro a distanza.

Sono comunque da evitare riunioni, congressi o convegni in ambienti chiusi: preferire a questi soluzioni di comunicazione a distanza con modalità di collegamento da remoto attraverso la rete.

Vanno regolati gli accessi anche agli spazi destinati alla ristorazione e allo svago (zona caffè e aree fumatori), programmando e monitorando sia il numero di accessi contemporanei che il rispetto della distanza di almeno un metro tra le persone.

Comportamenti di fronte a ipotetici contagiati

La situazione è delicata e sicuramente la confusione e l’incertezza attuali non aiutano.

È chiaro che qualora un dipendente dovesse presentarsi sul luogo di lavoro con febbre o altri sintomi influenzali anche lievi, deve essere lui fornita e fatta obbligatoriamente indossare una mascherina, assicurandosi comunque che il soggetto rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri dipendenti.

La mascherina infatti aiuta a limitare la diffusione del virus, ma da sola non è efficace. Deve essere adottata in aggiunta ad altre misure quali l’isolamento e il lavaggio accurato delle mani per almeno 20 secondi.

Non è assolutamente utile, come si è visto fare, indossare più mascherine sovrapposte.

Inoltre se la persona dovesse starnutire, deve farlo in un fazzoletto di carta che verrà immediatamente chiuso in un sacchetto e portato via dai sanitari in qualità di rifiuto speciale.

Il soggetto deve essere quindi mandato immediatamente a casa, con la raccomandazione di limitare al minimo i contatti stretti, di osservare le precauzioni igieniche sopra citate e di contattare tempestivamente il 1500, il 112 o il numero regionale messo a disposizione per questa emergenza.

Il datore di lavoro stesso, per tutelare le persone entrate in contatto con la persona malata, dovrebbe chiamare il 1500 e spiegare la situazione. Infatti le strutture preposte (Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente) hanno il compito di raccogliere informazioni relative alle persone che hanno soggiornato nei medesimi locali e sono entrate in contatto con il lavoratore che presenta sintomi influenzali.

Non vi è alcun procedura obbligata ma, ricordando che il datore di lavoro è il primo responsabile della sicurezza sul luogo del lavoro, questa prassi diventa necessaria al fine di tutelare la salute dei lavoratori.

 

Norme igieniche degli ambienti di lavoro

Per quanto riguarda le norme igieniche il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, deve individuare misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e la corretta prassi igienica.

I locali e le postazioni di lavoro devono essere adeguatamente igienizzate attraverso i prodotti e detergenti specifici. Di seguito elenco alcuni detergenti che possono essere utilizzati per sconfiggere il virus. La candeggina, il cloro al 1%, l’etanolo al 75%, l’acido peracetico e il cloroformio.

Ovviamente hanno tutti una modalità di utilizzo specifica: in alcuni casi il detergente va usato puro, in altri casi va diluito. Per maggiori informazioni si faccia riferimento alle applicazioni d’uso riportate sull’etichetta del prodotto.Sarebbe opportuno che ambienti pubblici come scuole, palestre, pub, ecc. siano sanificati prima della riapertura al pubblico.

Consiglio inoltre di richiedere la certificazione di avvenuta sanitificazione all’azienda preposta a tale attività.

 

CONCLUSIONE

La situazione che stiamo vivendo è di assoluta emergenza e comporta un notevole cambiamento delle nostre modalità di vita e di lavoro.

Oggi più che mai c’è bisogno di responsabilità, senso civico e della collaborazione di tutti per fare in modo che l’emergenza rientri il prima possibile.

È quindi assolutamente necessario attenersi alle regole e alle misure sopra esposte per far sì che la salute di tutti sia tutelata.

Medicina del lavoro: quanto costa e chi deve occuparsene

 

Introduzione
Cos’è la medicina del lavoro
Medicina del lavoro: a chi serve e per chi è obbligatoria
Come nominare un Medico del Lavoro
Sorveglianza sanitaria obbligatoria: compiti del medico competente
Prezzi della medicina del lavoro: quanto costa un medico competente?

Introduzione

La medicina del lavoro si inserisce come strumento di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ed è un tema tanto importante quanto delicato.

Con questo articolo si cerca di riassumere le informazioni più importanti e ricercate dai datori di lavoro per offrire uno strumento informativo chiaro ed esaustivo.

Dopo le novità introdotte dal Jobs Act che, tra le altre cose, ha aumentano le sanzioni ai datori di lavoro per mancate visite mediche e omessa formazione dei propri dipendenti, la sorveglianza sanitaria obbligatoria è un fattore a cui è necessario dare un’assoluta rilevanza.

Per quanto la medicina del lavoro si occupi principalmente della salute e sicurezza dei dipendenti, i suoi referenti sono però i datori di lavoro e le aziende al cui interno si svolgono lavori soggetti a rischi, indipendentemente dal numero di dipendenti impiegati.

Obiettivo della medicina del lavoro è quello di eliminare tutti i possibili fattori di rischio per il benessere del lavoratore e far sì che in ogni contesto lavorativo esso possa svolgere la propria attività in piena serenità.

È il datore del lavoro quindi, e non il dipendente, a essere obbligato per legge ad adempiere a tutte le norme in ambito di salute e sicurezza e a doversi quindi interfacciare con un Medico del Lavoro specializzato, competente e professionista.

Cos’è la Medicina del Lavoro (storia della medicina del lavoro)

Salta questo paragrafo e vai a Medicina del lavoro: a chi serve e per chi è obbligatoria

La legislazione italiana sull’igiene e sicurezza sul lavoro risale al 1886 con le norme sulla tutela dei fanciulli impiegati in opifici e miniere.

Tali norme contengono già le caratteristiche che contraddistinguono l’approccio italiano alla materia: il principio della massima sicurezza possibile, il carattere penale delle violazioni, l’istituzione di un corpo di polizia con poteri di accesso nei luoghi di lavoro.

Con gli anni ’50 viene introdotto un corpo consistente di norme per la sicurezza e l’igiene del lavoro. La figura del medico è stata introdotta la prima volta già a partire dal “Regolamento Generale dell’Igiene del Lavoro” del 1927, ma trova risalto del DPR 303/56 che stabiliva che “nelle lavorazioni industriali che espongono all’azione di sostanze tossiche o infettanti e che risultano comunque nocive, i lavoratori devono essere visitati da un medico competente, prima della loro ammissione al lavoro per constatare i requisiti di idoneità al lavoro e successivamente per controllare il loro stato di salute”.
Dopo circa un decennio, nel 1965, il DPR 1124 idica l’obbligo della sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a silice ed amianto da effettuarsi dal medico di fabbrica.

Alla luce della Direttiva 89/391, la Commissione di inchiesta del Senato istituita dopo un grave incidente avvenuto in una fabbrica, formulò alcune proposte nelle quali venivano suggeriti:

  1. L’obbligo del datore di lavoro di individuare preventivamente i rischi connessi al sistema produttivo ed indicare i mezzi per abbatterli;
  2. I requisiti professionali, i compiti e le responsabilità del medico di fabbrica;
  3. La regolazione dei servizi di sicurezza e sanitari aziendali;
  4. Una nuova normativa dei diritti dei lavoratori, il diritto di informazione e formazione, il diritto al rifiuto delle attività a rischio, l’istituzione del delegato alla sicurezza, la riunione periodica di igiene e sicurezza, che verranno recepiti dalle leggi successive.

Il barometro delle prevenzioni si sposta all’interno dell’azienda.
La sicurezza non è più un obbligo da rispettare per evitare le sanzioni penali in caso di controlli, ma un importante elemento di qualità dell’impresa.

Con l’introduzione del Testo Unico della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs 81/08) si hanno reali cambiamenti in positivo.

Con l’introduzione del concetto di valutazione del rischio, le norme di sicurezza si fondano non più sulla presunzione del rischio ma sulla verifica della sua effettiva nocività e pericolosità.

L’impianto normativo si fonda sull’obbligo generale del datore di lavoro di programmare e gestire la produzione in modo rispondente alle esigenze di sicurezza.

Le figure cardine del sistema prevenzionistico sono:

  1. Il datore di lavoro;
  2. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
  3. Il medico competente;
  4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La valutazione del rischio rappresenta il presupposto necessario a definire le misure di prevenzione ed il loro piano di attuazione.

L’eliminazione o la riduzione al minimo del rischio rappresenta il fine a cui deve essere diretta la valutazione ed il circuito permanente deve comprendere:

  • Progettazione di nuovi posti di lavoro e loro adeguamento alle n orme dell’Europa;
  • Controllo sanitario dei lavoratori;
  • Informazione e formazione dei lavoratori;
  • Procedure di emergenza (antincendio, evacuazione, primo soccorso);
  • Consultazione e partecipazione dei lavoratori.

Per quanto riguarda il ruolo ed i compiti del medico competente, questi sono descritti nel DLgs 81/08 art. 25.

Negli aspetti generali, potremmo dire che la sorveglianza sanitaria in azienda ha un duplice scopo:

  1. Prevenzione delle malattie legate al lavoro;
  2. Promozione della salute secondo tematiche legate agli stili di vita perché non vi può essere sicurezza e prevenzione sul lavoro se non all’interno di una sicurezza globale e della prevenzione di tutti i fattori di rischio, lavorativi ed extralavorativi.

Medicina del lavoro: a chi serve e per chi è obbligatoria

Un professionista o un titolare di un’azienda non deve obbligatoriamente nominare un medico competente.

Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i stabilisce infatti che nominare il Medico competente rientra tra gli obblighi del Datore di lavoro solo quando i propri dipendenti svolgono delle attività lavorative sottoposte a rischi.

Vediamo come valutare questi rischi.

Come al solito le leggi italiane sono spesso interpretabili e mai chiare al cento per cento.
Qui di seguito lasciamo un elenco il più completo possibile dei possibili fattori di rischio, in ogni caso in caso di incertezza non è bene rischiare di incorrere in sanzioni che potrebbero rivelarsi anche pesanti.

La scelta migliore è rivolgersi subito a un Medico Competente e valutare con lui la propria situazione.

È possibile richiedere un primo contatto senza impegno con il Dott. Bastianello con il pulsante qui sotto.

 

Veniamo ora ai fattori di rischio stabiliti dalla legge:

• Movimentazione manuale di carichi
• Movimenti ripetuti degli arti superiori
• Mansioni di ufficio con attività a videoterminale per almeno 20 ore a settimana
• Esposizione ad agenti fisici quali: rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche
• Rischio cancerogeno per esposizione e manipolazione di sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene, sensibilizzanti quali amianto, polveri di legno duro, sostanze chimiche, ecc.
• Esposizione al piombo
• Esposizione ad agenti biologici
• Lavori notturni
• Lavori in quota
• Sostanze d’abuso
• Stress correlato al lavoro
• Microclima
• Polveri
• Radiazioni
• Vibrazioni
• Postura eretta fissa
• Postura seduta fissa
• Posture incongrue

Se il lavoro all’interno di una azienda rientra in uno dei casi appena elencati, subentra l’obbligo di legge a nominare un Medico competente.

L’esperto lavorerà al fianco dell’imprenditore per valutare e prescrivere al lavoratore un insieme di indagini ed esami clinici per accertare il suo stato di salute.

Ma come procedere per avere tutte le carte in regola?

Come nominare un Medico del Lavoro

Come per ogni attività, anche in questo caso non si parte alla cieca.

Un Medico del lavoro è un professionista e come tale prima di iniziare qualsiasi tipo di collaborazione, presenta una precisa previsione dei costi.

Il Dott. Bastianello offre per esempio una prima consulenza gratuita dalla quale trarrà tutte le informazioni necessarie per stilare un preventivo esatto delle attività da svolgere per adeguare anche la tua azienda alle norme di legge.

Per maggiori informazioni sui servizi di medicina del lavoro erogati dal dottor Bastianello vedi:

Le informazioni necessarie per poter valutare le attività sono fondamentalmente tre:

  1. Il numero di dipendenti;
  2. Le tipologie delle mansioni dei dipendenti e le attività lavorative in esse incluse;
  3. Il Documento di Valutazione dei Rischi – in mancanza del quale contatta il dottor Bastianello per conoscere i suoi partner accreditati;

Come probabilmente già saprai, visto che è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il prospetto che racchiude rischi e misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Nel caso la tua sia un’azienda sul nascere e non hai ancora un consulente per la sicurezza che ti possa stipulare questo fondamentale documento, scrivi pure al Dott. Bastianello: lui ti potrà suggerire senza impegno professionisti competenti che da anni collaborano con lui e con i suoi clienti.

 

Una volta ricevute queste informazioni, sarà possibile stilare un preventivo che comprenderà due diverse voci di spesa:

  1. Le competenze di legge (costi fissi)
  2. Le competenze variabili correlate al numero di dipendenti e ai fattori di rischio.

Le competenze di legge:

  • Nomina del medico
  • Piano sanitario degli accertamenti preventivi e periodici (ovvero fatti in assunzione e in periodicità di quelli che lavorano)
  • Sopralluogo annuale all’ambiente di lavoro (art. 25 del decreto 81)
  • Attività di consulenza che comprende: collaborazione alla stesura del VDR, riunione periodica annuale (al di sopra dei 15 dipendenti), altre eventuali attività come per esempio gli incontri con l’organo di vigilanza.

Voci legate ai fattori di rischio:

  • Visite mediche (variano a seconda della tipologia della mansione)
  • Accertamenti strumentali
  • Accertamenti ematochimici

A questo punto starà a te accettare o meno il preventivo e procedere con la regolarizzazione della tua posizione verso la legge.

Sorveglianza sanitaria obbligatoria: compiti del medico competente

A preventivo confermato il Medico Competente elabora il protocollo o piano sanitario indicando gli esami clinici e/o strumentali più idonei cui sottoporre il lavoratore.

Esistono delle linee guida proposte dalla legislazione per la prescrizione del protocollo sanitario. A seconda dei casi il medico è libero di apportare a queste ultime delle modifiche integrando ulteriori esami clinici, biologici e diagnostici e variando la periodicità delle visite e degli accertamenti.

Un secondo passo sarà il sopralluogo degli ambienti di lavoro per valutare eventuali zone/procedure a rischio e per definire bene i compiti che il lavoratore può svolgere o meno.

Il sopralluogo negli ambienti di lavoro è uno dei 3 pilastri fondamentali su cui si basa l’operato del medico competente, assieme allo studio del documento di valutazione dei rischi ed all’esecuzione della sorveglianza sanitaria.

Nel sopralluogo è opportuno che si ripercorra lo sviluppo logico del ciclo produttivo (dalla materia prima al prodotto finito, dall’inizio di una procedura al suo termine) e si ponga attenzione per ogni reparto/mansione:
a) Caratteristiche dei locali;
b) Sistemi di ricambio d’aria o condizionamento;
c) Principi di funzionamento di macchine utilizzate;
d) Tipo di sostanze eventualmente impiegate;
e) Dispositivi di protezione in uso;
f) Presidi di primo soccorso in uso;
g) Adeguatezza delle postazioni di lavoro.

Questa visita verrà ripetuta periodicamente, solitamente una volta l’anno, in accordo con il datore di lavoro.

Infine verrà redatta una cartella sanitaria e di rischio per ciascun dipendente esposto a sorveglianza sanitaria e verranno programmate ed effettuate le relative visite mediche.

Il documento sarà custodito con la garanzia del segreto professionale, consegnato al datore di lavoro e deposto presso un luogo di controllo che verrà deciso con il datore di lavoro al momento della stipulazione della collaborazione stessa.

Se le visite mediche andranno a buon fine verrà dichiarata formalmente l’idoneità del lavoratore con la realizzazione di un Certificato di idoneità contenente, oltre ai dati relativi al lavoratore e all’azienda, un giudizio medico di idoneità dettagliato.

Nel giudizio di idoneità devono essere riportati i rischi a cui il lavoratore è esposto e per i quali viene attivata la sorveglianza sanitaria.

Il giudizio di idoneità può essere espresso solo con 5 diciture:

  • Idoneità all’attività lavorativa;
  • Idoneità con limitazioni;
  • Idoneità con prescrizioni;
  • Inidoneità temporanea alla mansione specifica;
  • Inidoneità permanente alla mansione specifica;

Nessuna altra dicitura è consentita, quindi nel caso in cui il lavoratore debba eseguire esami integrativi, si rilascerà il giudizio solo al termine di questi ultimi.

Verrà quindi indicata al dipendente e al datore di lavoro e registrata con timbro e firma del medico competente, la data per il prossimo controllo.

(Leggi anche Compiti del medico competente)

Prezzi della medicina del lavoro: quanto costa un medico competente?

Come abbiamo detto le stime per un intervento di sorveglianza sanitario obbligatorio in azienda variano da caso a caso a seconda di alcune variabili quali per esempio il numero dei dipendenti o le mansioni da essi svolte.

Non è quindi possibile sapere con certezza l’ammontare totale dell’investimento economico senza rivolgersi a un medico competente per una prima consulenza.

Ci sono però dei costi di spesa fissi e obbligatori per legge che possono essere resi pubblici senza rischio di errore.

Si consideri quindi che per un’azienda di 10 dipendenti il costo della medicina del lavoro, si aggira tra i 500 e i 600 euro comprendente di:

• Nomina del medico competente
• Piano sanitario degli accertamenti sanitari preventivi e periodici
• Visita ambienti di lavoro annuale

• Visita medica preventiva o periodica ai dipendenti
• Prova di funzionalità respiratoria
• Esame audiometrico al dipendente
• Esame degli occhi e della vista al dipendente
• Esame clinico-funzionale del rachide
• AUDIT C
• Ecg

Documento di Valutazione dei Rischi

Medicina del lavoro e aziende: il documento di valutazione dei rischi

In medicina del lavoro, il documento di valutazione dei rischi

documento di valutazione dei rischi

documento di valutazione dei rischi

(o DVR) è uno dei punti di riferimento essenziali per valutare il grado di sicurezza di un’azienda. In questo articolo forniamo una breve guida per i professionisti della medicina del lavoro che devono aiutare l’imprenditore a redigere il DVR.

Il documento di valutazione dei rischi ha la funzione di fornire informazioni di base circa le condizioni di lavoro e diventa quindi il punto di partenza per ogni valutazione in ambito di medicina del lavoro. Al suo interno vengono individuati e registrati tutti i rischi per la salute presenti sul luogo di lavoro e le modalità adeguate per eliminarli o gestirli; il DVR fornisce inoltre a tutti i lavoratori i mezzi, gli strumenti e la preparazione adeguati e necessari per garantire gli standard di sicurezza e igiene durante l’attività lavorativa.

 

Chi deve redigere il documento di valutazione dei rischi?

La redazione del documento di valutazione dei rischi è obbligatoria per ogni azienda e dovrebbe essere curata dall’imprenditore. Per farlo, quest’ultimo può tuttavia servirsi della consulenza di un esperto di medicina del lavoro. Esistono tuttavia alcune regole da tenere sempre presenti.

La redazione del DVR può essere delegata ad un consulente di medicina del lavoro solo se nell’azienda sono impiegati meno di 10 dipendenti.

 

Nel caso che sia possibile rivolgersi al consulente di medicina del lavoro, questi deve comunque interfacciarsi e lavorare a stretto contatto con il datore del lavoro (o con un suo delegato), raccogliendo informazioni sull’organizzazione della sicurezza e sulle misure di contrazione del rischio e di prevenzione.

 

Contenuti essenziali del Documento di Valutazione dei Rischi

Tra i contenuti del documento non devono mancare le sezioni concernenti l’individuazione delle aree di lavoro, delle mansioni dei lavoratori, di macchine/impianti/lavorazioni oggetto della valutazione. L’esperto di medicina del lavoro dovrà inoltre riportare nel dettaglio tutti le strumentazioni utilizzate (specificando se si tratta di materiali a rischio), i modelli di riferimento ammessi e i metodi seguiti per l’assunzione delle scelte.

 

Altra sezione importante è quella in cui si riportano i risultati oggetto della previsione e l’elenco dei fattori di rischio per i quali la valutazione si risolva con l’assenza di rischio o comunque con la non necessità di prevedere ulteriori misure di prevenzione. La competenza in medicina del lavoro risulta qui essenziale a compiere una rilevazione oggettiva.

Lo stesso vale nella sezione successiva, in cui il consulente di medicina del lavoro deve elencare l’insieme delle misure di salvaguardia e di soccorso stabilito in conseguenza della valutazione e le eventuali attrezzature di protezione impiegate. Si passa poi ad illustrare il programma di esecuzione di aggiuntive misure previste per perfezionare nel tempo i livelli di protezione.

 

In conclusione

Una volta completato e rivisto con il datore del lavoro (o con il responsabile della sicurezza delegato), il consulente di medicina del lavoro deve esporre il documento di valutazione dei rischi all’interno dei locali dell’azienda, dove deve essere sempre consultabile dall’organo di vigilanza.

Medicina del lavoro e mobbing

Medicina del lavoro e mobbingmobbing e medicina del lavoro: definizione e punti di connessione

Medicina del lavoro e mobbing sono due ambiti che apparentemente hanno poco in comune e vanno quindi tenuti ben distinti.

Tuttavia, medicina del lavoro e mobbing vengono accomunati quando si parla di stress sul posto di lavoro: vale quindi la pena spendere due parole a riguardo.

La definizione di mobbing include una varietà di comportamenti che si verificano nell’ambiente lavorativo e che possono includere abusi, scorrettezze, vessazioni, umiliazioni, emarginazione nei confronti di uno o più lavoratori. Le dinamiche che possono portare al verificarsi di queste situazioni sono numerose.

Per chi si occupa di medicina del lavoro, il mobbing interessa in quanto fonte di stress lavorativo: si tratta di una condizione di disagio psico-fisico che si verifica normalmente a causa di fattori di rischio di carattere fisico (es. pioggia, rumori forti, condizioni climatiche), ma che può avere anche cause psicologiche, come nel caso del mobbing. La medicina del lavoro ha come compito la prevenzione di comportamenti che possono essere causa di stress lavorativo e quindi di incidenti: il mobbing diventa quindi uno dei fattori di rischio all’interno del posto di lavoro.

Per i professionisti di medicina del lavoro il mobbing può essere quindi una causa di stress lavorativo, ma non può accadere il contrario: il mobbing infatti è frutto di un atto volontario, al contrario i fattori di rischio lavorativo sono spesso causati anche da una mancata organizzazione e gestione dei rischi nell’ambiente di lavoro.

Volendo approfondire gli aspetti legislativi della medicina del lavoro, il mobbing ad oggi non viene considerato un reato penale fino a che non venga certificato come causa di danno fisico o psichico al lavoratore. Se la prevenzione dei rischi è il principale obiettivo della medicina del lavoro, il mobbing costituisce quindi un “terreno minato”: pur esistendo precise implicazioni in ambito sindacale non esistono leggi specifiche.

Esistono tuttavia normative regionale in ambito di mobbing a cui gli esperti di medicina del lavoro possono fare riferimento. Regioni come Veneto, Lazio, Abruzzo, Umbria e Friuli – Venezia Giulia hanno stilato una serie di norme volte a limitare tutti quei comportamenti classificabili dalla medicina del lavoro come mobbing.

Tuttavia, la mancanza di una normativa penale in ambito di mobbing e medicina del lavoro ha come conseguenza la pratica definita “sindrome della certificazione”, che vede i lavoratori insistere in comportamenti il cui scopo è ottenere una certificazione di ripercussioni della sfera psichico-fisica (secondo un percorso simile a quello dello stalking).

Il tema del mobbing, per la medicina del lavoro, è quindi molto delicato. Come in altri casi, anche qui il medico del lavoro è obbligato a destreggiarsi con un sistema legislativo ambiguo e arretrato. Si avverte una volta di più la necessità di un impianto giuridico risolutivo che elimini le zone d’ombra tra mobbing e medicina del lavoro, permettendo il medico competente di rilevare e prevenire anche rischi di carattere psicologico.

FONTE: http://www.medicocompetente.blogspot.it/2010/02/stress-lavorativo-e-mobbing-da-non.html

 

Rischi del Lavoro all’aperto e medicina del lavoro

Il medico competente e l’attività outdoor: definizioni e terminologia per comprendere meglio i rischi del lavoro all’aperto

Come cambia il lavoro del medico competente all’aperto? L’attività outdoor nelle aziende presenta caratteristiche molto diverse dall’attività indoor, con rischi e criticità peculiari che il medico del lavoro deve tenere in considerazione.

L’impostazione odierna del mercato e dell’organizzazione del lavoro ha portato ad un assottigliarsi delle differenze tra le normative dei vari settori di lavoro, tal fattore ha portato a sua volta ad un approccio più generalista del medico del lavoro alle attività all’aperto, anche qualora queste presentino tra di loro differenze sostanziali.

Anzitutto, cosa si intende per lavorazioni outdoor? Per quanto concerne il medico del lavoro, si intendono tutte quelle attività eseguite per lo più in ambienti aperti, non protetti o relativamente protetti dagli agenti atmosferici e radiazione solare.

Ad esempio, il medico del lavoro è presente nella maggior parte di attività collegate ai settori dell’edilizia, della pesca, delle lavorazioni agricolo-forestali.

Può il medico del lavoro valutare la criticità dei rischi del lavoro all’aperto? È importante notare un problema di definizione: il medico del lavoro si trova infatti a rapportarsi con strumenti di valutazione del rischio e di sorveglianza sanitaria che ad oggi restano privi di un riferimento normativo specifico.
Elementi quali agenti atmosferici o radiazioni ottiche naturali non sono ancora state inserite tra i rischi codificati.

Il medico del lavoro deve ricercare l’attuale regolamentazione in merito nel Titolo VIII del D.Lgs. (Agenti Definizioni Le lavorazioni outdoor: orientamenti pratici per il Medico del Lavoro Umberto Candura, Vice Presidente ANMA CONTRIBUTI E ARTICOLI ORIGINALI Premessa Aspetti normativi 5 Fisici), in cui vengono elencati i rischi codificati in ambito di lavoro outdoor: vibrazioni, campi elettromagnitici, radiazioni ottiche artificiali, rumore, microclima, atmosfere iperbariche.

Come si può vedere, agenti atmosferici e radiazioni ottiche naturali non sono contemplate, sebbene sia certificato che l’esposizione continuata alla radiazione solare comporti effetti nocivi per l’uomo.

Come accade già in altre situazioni, il medico del lavoro si trova quindi a doversi destreggiare tra le indicazioni fornite di una legislazione spesso non aggiornata e incompleta.

Cosa può fare il medico del lavoro per prevenire i rischi del lavoro all’aperto?

Il primo passo è l’informazione: le figure professionali sopra elencate devono potersi rivolgere al medico del lavoro, il quale ha il dovere di formarle circa i rischi ed i comportamenti da adottare.

In questo caso, le informazioni fornite dal medico del lavoro possono spaziare dal corretto uso dei DPI alla possibilità di interazione con i farmici, dal controllo dello stato della pelle agli effetti cumulativi delle esposizioni extralavorative.

Allo stesso modo, al medico del lavoro spetta il compito di verificare l’ausilio di comportamenti che, sebbene dettati normalmente dal buon senso, spesso non vengono adottati: il medico del lavoro si troverà quindi a dover ricordare di non stare al sole durante le ore più calde del giorno in estate e primavera, di indossare occhiali da sole avvolgenti e cappelli a tesa larga, di fare uso di creme protettive.

FONTE: Umberto Candura (http://www.anma.it/wp-content/uploads/2015/06/interno-mcj-1_2015-2.pdf)