• Introduzione
• Cos’è la medicina del lavoro
• Medicina del lavoro: a chi serve e per chi è obbligatoria
• Come nominare un Medico del Lavoro
• Sorveglianza sanitaria obbligatoria: compiti del medico competente
• Prezzi della medicina del lavoro: quanto costa un medico competente?
Introduzione
La medicina del lavoro si inserisce come strumento di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ed è un tema tanto importante quanto delicato.
Con questo articolo si cerca di riassumere le informazioni più importanti e ricercate dai datori di lavoro per offrire uno strumento informativo chiaro ed esaustivo.
Dopo le novità introdotte dal Jobs Act che, tra le altre cose, ha aumentano le sanzioni ai datori di lavoro per mancate visite mediche e omessa formazione dei propri dipendenti, la sorveglianza sanitaria obbligatoria è un fattore a cui è necessario dare un’assoluta rilevanza.
Per quanto la medicina del lavoro si occupi principalmente della salute e sicurezza dei dipendenti, i suoi referenti sono però i datori di lavoro e le aziende al cui interno si svolgono lavori soggetti a rischi, indipendentemente dal numero di dipendenti impiegati.
Obiettivo della medicina del lavoro è quello di eliminare tutti i possibili fattori di rischio per il benessere del lavoratore e far sì che in ogni contesto lavorativo esso possa svolgere la propria attività in piena serenità.
È il datore del lavoro quindi, e non il dipendente, a essere obbligato per legge ad adempiere a tutte le norme in ambito di salute e sicurezza e a doversi quindi interfacciare con un Medico del Lavoro specializzato, competente e professionista.
Cos’è la Medicina del Lavoro (storia della medicina del lavoro)
Salta questo paragrafo e vai a Medicina del lavoro: a chi serve e per chi è obbligatoria
La legislazione italiana sull’igiene e sicurezza sul lavoro risale al 1886 con le norme sulla tutela dei fanciulli impiegati in opifici e miniere.
Tali norme contengono già le caratteristiche che contraddistinguono l’approccio italiano alla materia: il principio della massima sicurezza possibile, il carattere penale delle violazioni, l’istituzione di un corpo di polizia con poteri di accesso nei luoghi di lavoro.
Con gli anni ’50 viene introdotto un corpo consistente di norme per la sicurezza e l’igiene del lavoro. La figura del medico è stata introdotta la prima volta già a partire dal “Regolamento Generale dell’Igiene del Lavoro” del 1927, ma trova risalto del DPR 303/56 che stabiliva che “nelle lavorazioni industriali che espongono all’azione di sostanze tossiche o infettanti e che risultano comunque nocive, i lavoratori devono essere visitati da un medico competente, prima della loro ammissione al lavoro per constatare i requisiti di idoneità al lavoro e successivamente per controllare il loro stato di salute”.
Dopo circa un decennio, nel 1965, il DPR 1124 idica l’obbligo della sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a silice ed amianto da effettuarsi dal medico di fabbrica.
Alla luce della Direttiva 89/391, la Commissione di inchiesta del Senato istituita dopo un grave incidente avvenuto in una fabbrica, formulò alcune proposte nelle quali venivano suggeriti:
- L’obbligo del datore di lavoro di individuare preventivamente i rischi connessi al sistema produttivo ed indicare i mezzi per abbatterli;
- I requisiti professionali, i compiti e le responsabilità del medico di fabbrica;
- La regolazione dei servizi di sicurezza e sanitari aziendali;
- Una nuova normativa dei diritti dei lavoratori, il diritto di informazione e formazione, il diritto al rifiuto delle attività a rischio, l’istituzione del delegato alla sicurezza, la riunione periodica di igiene e sicurezza, che verranno recepiti dalle leggi successive.
Il barometro delle prevenzioni si sposta all’interno dell’azienda.
La sicurezza non è più un obbligo da rispettare per evitare le sanzioni penali in caso di controlli, ma un importante elemento di qualità dell’impresa.
Con l’introduzione del Testo Unico della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs 81/08) si hanno reali cambiamenti in positivo.
Con l’introduzione del concetto di valutazione del rischio, le norme di sicurezza si fondano non più sulla presunzione del rischio ma sulla verifica della sua effettiva nocività e pericolosità.
L’impianto normativo si fonda sull’obbligo generale del datore di lavoro di programmare e gestire la produzione in modo rispondente alle esigenze di sicurezza.
Le figure cardine del sistema prevenzionistico sono:
- Il datore di lavoro;
- Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- Il medico competente;
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La valutazione del rischio rappresenta il presupposto necessario a definire le misure di prevenzione ed il loro piano di attuazione.
L’eliminazione o la riduzione al minimo del rischio rappresenta il fine a cui deve essere diretta la valutazione ed il circuito permanente deve comprendere:
- Progettazione di nuovi posti di lavoro e loro adeguamento alle n orme dell’Europa;
- Controllo sanitario dei lavoratori;
- Informazione e formazione dei lavoratori;
- Procedure di emergenza (antincendio, evacuazione, primo soccorso);
- Consultazione e partecipazione dei lavoratori.
Per quanto riguarda il ruolo ed i compiti del medico competente, questi sono descritti nel DLgs 81/08 art. 25.
Negli aspetti generali, potremmo dire che la sorveglianza sanitaria in azienda ha un duplice scopo:
- Prevenzione delle malattie legate al lavoro;
- Promozione della salute secondo tematiche legate agli stili di vita perché non vi può essere sicurezza e prevenzione sul lavoro se non all’interno di una sicurezza globale e della prevenzione di tutti i fattori di rischio, lavorativi ed extralavorativi.
Medicina del lavoro: a chi serve e per chi è obbligatoria
Un professionista o un titolare di un’azienda non deve obbligatoriamente nominare un medico competente.
Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i stabilisce infatti che nominare il Medico competente rientra tra gli obblighi del Datore di lavoro solo quando i propri dipendenti svolgono delle attività lavorative sottoposte a rischi.
Vediamo come valutare questi rischi.
Come al solito le leggi italiane sono spesso interpretabili e mai chiare al cento per cento.
Qui di seguito lasciamo un elenco il più completo possibile dei possibili fattori di rischio, in ogni caso in caso di incertezza non è bene rischiare di incorrere in sanzioni che potrebbero rivelarsi anche pesanti.
La scelta migliore è rivolgersi subito a un Medico Competente e valutare con lui la propria situazione.
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Veniamo ora ai fattori di rischio stabiliti dalla legge:
• Movimentazione manuale di carichi
• Movimenti ripetuti degli arti superiori
• Mansioni di ufficio con attività a videoterminale per almeno 20 ore a settimana
• Esposizione ad agenti fisici quali: rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche
• Rischio cancerogeno per esposizione e manipolazione di sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene, sensibilizzanti quali amianto, polveri di legno duro, sostanze chimiche, ecc.
• Esposizione al piombo
• Esposizione ad agenti biologici
• Lavori notturni
• Lavori in quota
• Sostanze d’abuso
• Stress correlato al lavoro
• Microclima
• Polveri
• Radiazioni
• Vibrazioni
• Postura eretta fissa
• Postura seduta fissa
• Posture incongrue
Se il lavoro all’interno di una azienda rientra in uno dei casi appena elencati, subentra l’obbligo di legge a nominare un Medico competente.
L’esperto lavorerà al fianco dell’imprenditore per valutare e prescrivere al lavoratore un insieme di indagini ed esami clinici per accertare il suo stato di salute.
Ma come procedere per avere tutte le carte in regola?
Come nominare un Medico del Lavoro
Come per ogni attività, anche in questo caso non si parte alla cieca.
Un Medico del lavoro è un professionista e come tale prima di iniziare qualsiasi tipo di collaborazione, presenta una precisa previsione dei costi.
Il Dott. Bastianello offre per esempio una prima consulenza gratuita dalla quale trarrà tutte le informazioni necessarie per stilare un preventivo esatto delle attività da svolgere per adeguare anche la tua azienda alle norme di legge.
Per maggiori informazioni sui servizi di medicina del lavoro erogati dal dottor Bastianello vedi:
Le informazioni necessarie per poter valutare le attività sono fondamentalmente tre:
- Il numero di dipendenti;
- Le tipologie delle mansioni dei dipendenti e le attività lavorative in esse incluse;
- Il Documento di Valutazione dei Rischi – in mancanza del quale contatta il dottor Bastianello per conoscere i suoi partner accreditati;
Come probabilmente già saprai, visto che è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il prospetto che racchiude rischi e misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.
Nel caso la tua sia un’azienda sul nascere e non hai ancora un consulente per la sicurezza che ti possa stipulare questo fondamentale documento, scrivi pure al Dott. Bastianello: lui ti potrà suggerire senza impegno professionisti competenti che da anni collaborano con lui e con i suoi clienti.
Una volta ricevute queste informazioni, sarà possibile stilare un preventivo che comprenderà due diverse voci di spesa:
- Le competenze di legge (costi fissi)
- Le competenze variabili correlate al numero di dipendenti e ai fattori di rischio.
Le competenze di legge:
- Nomina del medico
- Piano sanitario degli accertamenti preventivi e periodici (ovvero fatti in assunzione e in periodicità di quelli che lavorano)
- Sopralluogo annuale all’ambiente di lavoro (art. 25 del decreto 81)
- Attività di consulenza che comprende: collaborazione alla stesura del VDR, riunione periodica annuale (al di sopra dei 15 dipendenti), altre eventuali attività come per esempio gli incontri con l’organo di vigilanza.
Voci legate ai fattori di rischio:
- Visite mediche (variano a seconda della tipologia della mansione)
- Accertamenti strumentali
- Accertamenti ematochimici
A questo punto starà a te accettare o meno il preventivo e procedere con la regolarizzazione della tua posizione verso la legge.
Sorveglianza sanitaria obbligatoria: compiti del medico competente
A preventivo confermato il Medico Competente elabora il protocollo o piano sanitario indicando gli esami clinici e/o strumentali più idonei cui sottoporre il lavoratore.
Esistono delle linee guida proposte dalla legislazione per la prescrizione del protocollo sanitario. A seconda dei casi il medico è libero di apportare a queste ultime delle modifiche integrando ulteriori esami clinici, biologici e diagnostici e variando la periodicità delle visite e degli accertamenti.
Un secondo passo sarà il sopralluogo degli ambienti di lavoro per valutare eventuali zone/procedure a rischio e per definire bene i compiti che il lavoratore può svolgere o meno.
Il sopralluogo negli ambienti di lavoro è uno dei 3 pilastri fondamentali su cui si basa l’operato del medico competente, assieme allo studio del documento di valutazione dei rischi ed all’esecuzione della sorveglianza sanitaria.
Nel sopralluogo è opportuno che si ripercorra lo sviluppo logico del ciclo produttivo (dalla materia prima al prodotto finito, dall’inizio di una procedura al suo termine) e si ponga attenzione per ogni reparto/mansione:
a) Caratteristiche dei locali;
b) Sistemi di ricambio d’aria o condizionamento;
c) Principi di funzionamento di macchine utilizzate;
d) Tipo di sostanze eventualmente impiegate;
e) Dispositivi di protezione in uso;
f) Presidi di primo soccorso in uso;
g) Adeguatezza delle postazioni di lavoro.
Questa visita verrà ripetuta periodicamente, solitamente una volta l’anno, in accordo con il datore di lavoro.
Infine verrà redatta una cartella sanitaria e di rischio per ciascun dipendente esposto a sorveglianza sanitaria e verranno programmate ed effettuate le relative visite mediche.
Il documento sarà custodito con la garanzia del segreto professionale, consegnato al datore di lavoro e deposto presso un luogo di controllo che verrà deciso con il datore di lavoro al momento della stipulazione della collaborazione stessa.
Se le visite mediche andranno a buon fine verrà dichiarata formalmente l’idoneità del lavoratore con la realizzazione di un Certificato di idoneità contenente, oltre ai dati relativi al lavoratore e all’azienda, un giudizio medico di idoneità dettagliato.
Nel giudizio di idoneità devono essere riportati i rischi a cui il lavoratore è esposto e per i quali viene attivata la sorveglianza sanitaria.
Il giudizio di idoneità può essere espresso solo con 5 diciture:
- Idoneità all’attività lavorativa;
- Idoneità con limitazioni;
- Idoneità con prescrizioni;
- Inidoneità temporanea alla mansione specifica;
- Inidoneità permanente alla mansione specifica;
Nessuna altra dicitura è consentita, quindi nel caso in cui il lavoratore debba eseguire esami integrativi, si rilascerà il giudizio solo al termine di questi ultimi.
Verrà quindi indicata al dipendente e al datore di lavoro e registrata con timbro e firma del medico competente, la data per il prossimo controllo.
(Leggi anche Compiti del medico competente)
Prezzi della medicina del lavoro: quanto costa un medico competente?
Come abbiamo detto le stime per un intervento di sorveglianza sanitario obbligatorio in azienda variano da caso a caso a seconda di alcune variabili quali per esempio il numero dei dipendenti o le mansioni da essi svolte.
Non è quindi possibile sapere con certezza l’ammontare totale dell’investimento economico senza rivolgersi a un medico competente per una prima consulenza.
Ci sono però dei costi di spesa fissi e obbligatori per legge che possono essere resi pubblici senza rischio di errore.
Si consideri quindi che per un’azienda di 10 dipendenti il costo della medicina del lavoro, si aggira tra i 500 e i 600 euro comprendente di:
• Nomina del medico competente
• Piano sanitario degli accertamenti sanitari preventivi e periodici
• Visita ambienti di lavoro annuale
• Visita medica preventiva o periodica ai dipendenti
• Prova di funzionalità respiratoria
• Esame audiometrico al dipendente
• Esame degli occhi e della vista al dipendente
• Esame clinico-funzionale del rachide
• AUDIT C
• Ecg