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Medicina del lavoro e mobbing

Medicina del lavoro e mobbingmobbing e medicina del lavoro: definizione e punti di connessione

Medicina del lavoro e mobbing sono due ambiti che apparentemente hanno poco in comune e vanno quindi tenuti ben distinti.

Tuttavia, medicina del lavoro e mobbing vengono accomunati quando si parla di stress sul posto di lavoro: vale quindi la pena spendere due parole a riguardo.

La definizione di mobbing include una varietà di comportamenti che si verificano nell’ambiente lavorativo e che possono includere abusi, scorrettezze, vessazioni, umiliazioni, emarginazione nei confronti di uno o più lavoratori. Le dinamiche che possono portare al verificarsi di queste situazioni sono numerose.

Per chi si occupa di medicina del lavoro, il mobbing interessa in quanto fonte di stress lavorativo: si tratta di una condizione di disagio psico-fisico che si verifica normalmente a causa di fattori di rischio di carattere fisico (es. pioggia, rumori forti, condizioni climatiche), ma che può avere anche cause psicologiche, come nel caso del mobbing. La medicina del lavoro ha come compito la prevenzione di comportamenti che possono essere causa di stress lavorativo e quindi di incidenti: il mobbing diventa quindi uno dei fattori di rischio all’interno del posto di lavoro.

Per i professionisti di medicina del lavoro il mobbing può essere quindi una causa di stress lavorativo, ma non può accadere il contrario: il mobbing infatti è frutto di un atto volontario, al contrario i fattori di rischio lavorativo sono spesso causati anche da una mancata organizzazione e gestione dei rischi nell’ambiente di lavoro.

Volendo approfondire gli aspetti legislativi della medicina del lavoro, il mobbing ad oggi non viene considerato un reato penale fino a che non venga certificato come causa di danno fisico o psichico al lavoratore. Se la prevenzione dei rischi è il principale obiettivo della medicina del lavoro, il mobbing costituisce quindi un “terreno minato”: pur esistendo precise implicazioni in ambito sindacale non esistono leggi specifiche.

Esistono tuttavia normative regionale in ambito di mobbing a cui gli esperti di medicina del lavoro possono fare riferimento. Regioni come Veneto, Lazio, Abruzzo, Umbria e Friuli – Venezia Giulia hanno stilato una serie di norme volte a limitare tutti quei comportamenti classificabili dalla medicina del lavoro come mobbing.

Tuttavia, la mancanza di una normativa penale in ambito di mobbing e medicina del lavoro ha come conseguenza la pratica definita “sindrome della certificazione”, che vede i lavoratori insistere in comportamenti il cui scopo è ottenere una certificazione di ripercussioni della sfera psichico-fisica (secondo un percorso simile a quello dello stalking).

Il tema del mobbing, per la medicina del lavoro, è quindi molto delicato. Come in altri casi, anche qui il medico del lavoro è obbligato a destreggiarsi con un sistema legislativo ambiguo e arretrato. Si avverte una volta di più la necessità di un impianto giuridico risolutivo che elimini le zone d’ombra tra mobbing e medicina del lavoro, permettendo il medico competente di rilevare e prevenire anche rischi di carattere psicologico.

FONTE: http://www.medicocompetente.blogspot.it/2010/02/stress-lavorativo-e-mobbing-da-non.html

 

Medico del lavoro quando è obbligatorio

Il D.lgs 81/2008 all’articolo 41 definisce quando si rende necessario attivare la sorveglianza sanitaria e nominare un medico competente specialista in medicina del lavoro.

In particolare il D.lgs 81/2008, modificato dal D.lgs 106/09, impone al medico di indicare i rischi delle attività lavorative nella cartelle sanitarie e di rischio e il giudizio di idoneità alla mansione specifica per un dato lavoratore.

Attraverso questo Decreto, il legislatore ha volutamente individuare i casi in cui è fatto d’obbligo attuare la sorveglianza sanitaria e nominare un medico del lavoro.

  • movimentazione manuale di carichi
  • attività a videoterminale
  • esposizione ad agenti fisici
  • sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene, sensibilizzanti
  • agenti biologici
  • attività in quota

e inoltre

  • attività a lavoro notturno
  • attività a esposizione di radiazioni ionizzanti
  • lavoro nei cassoni ad aria compressa
  • lavoro in ambiente confinato
  • lavori su impianti elettrici ad alta tensione

Il legislatore indica anche il medico del lavoro per la

  • verifica dei requisiti psico-fisici a cura del medico competente del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico
  • esclusione dell’assunzione di sostanze stupefacenti nelle categorie previste dall’Intesa Stato Regione del  30 ottobre 2007
  • addetti settore sanità esposti a rischio infortunistico ferite da taglio e da punta

Ci possono essere poi casi in cui norme a carattere regionale danno opportune indicazioni in merito.

Per maggiori informazioni sui servizi di medicina del lavoro erogati dal dottor Bastianello vedi:

 

Diabete e Lavoro: prognosi lavorativa ed interferenza tra ambiente e lavoro

Diabete e Lavoro: prognosi lavorativa ed interferenza tra ambiente e lavoro

In ambito di medicina del lavoro, il diabete è un tema molto dibattuto. Si tratta infatti di una patologia che solitamente non costituisce inidoneità ma che può presentare delle difficoltà per il medico competente.

La legislazione su diabete e medicina del lavoro è piuttosto esigua. Nello specifico, ad interessare i professionisti della medicina del lavoro è il diabete insulinotrattato. Le eventualità che possono costituire problemi di idoneità sono le seguenti:

  • rilevazione della patologia durante la Visita richiesta dall’azienda prima dell’assunzione di un dipendente (visita che deve essere effettuata dal Servizio Territoriale di Medicina del Lavoro);
  • rilevazione della patologia durante le visite periodiche effettuate dal Medico Competente all’interno del protocollo sanitario stilato sulla base del documento di valutazione del rischio;
  • rilevazione della patologia a seguito di una richiesta di accertamento fatta dal medico curante del lavoratore, dall’azienda o dal Servizio Territoriale di Medicina del Lavoro;
  • rilevazione della patologia a seguito di una visita richiesta dal lavoratore al medico del lavoro.

Da un punto di vista giuridico, la medicina del lavoro inquadra il diabete attraverso la legge 115 del 16 marzo 1987, in cui si specifica la necessità di “agevolare l’inserimento del diabetico nella scuola, nelle attività sportive e nel lavoro”.

In particolare, si stabilisce che risultano ammissibili tutti quei lavori che permettono uno svolgimento costante dell’attività professionale e che non comportano un pericolo per la vita propria e per quella di altre persone affidate al lavoratore diabetico, in conseguenza di una crisi ipoglicemica improvvisa.

Parlando di diabete e medicina del lavoro è difficile parlare di inidoneità del lavoratore.

È difatti necessario tutelare gli interessi dell’azienda, che dovrebbe ottenere dal dipendente gli stessi standard di qualità e quantità del lavoro concordati al momento dell’assunzione; l’azienda, ed in particolare il datore di lavoro, è tuttavia tenuto a garantire la “integrità fisica” del dipendente, evitando di assegnargli mansioni nocive. La medicina del lavoro vede nel diabete una condizione fisica particolare che, in determinate condizioni, permettere al lavoratore di rifiutare lo svolgimento di mansioni che possano pregiudicare la sua salute.

La possibilità di rifiutare lo svolgimento di certe mansioni è tuttavia un diritto che il lavoratore deve esercitare con prudenza, anche in caso di un lavoratore affetto da diabete. Il datore di lavoro deve essere informato in modo esteso (per scritto e conservando prova della comunicazione) delle condizioni di salute ed il lavoratore deve certificare la propria condizione tramite una visita presso uno specialista di medicina del lavoro.

Il diabete presenta inoltre alcune difficoltà di gestione: può infatti capitare che la dichiarazione del medico sia di idoneità solo parziale con prescrizioni particolari. Non è raro, in questi casi, che una prescrizione troppo generica non venga rispettata, con grave danno per la salute del dipendente.

FONTE: http://www.diabetescore.it/psicologia/diabete-e-il-lavoro.html

Medico del lavoro e disabilita’. Il ruolo del medico del lavoro nel collocamento del personale invalido: consigli e osservazioni

La collocazione di personale invalido è uno dei compiti più delicati che il medico competente del lavoro si trova ad affrontare. In questo articolo proviamo ad analizzare le criticità, le questioni etiche e le necessità di sicurezza sul lavoro che il medico competente deve risolvere.

 

medico del lavoro e disabilitàCome si comporta un’azienda nei confronti di un lavoratore invalido? Quali sono i protocolli stabiliti dalla legge? Soprattutto, quali sono i compiti del medico competente del lavoro e in che modo può costui facilitare la vita della persona invalida?

Sono questioni complesse, la cui risposta è direttamente collegata alle diverse caratteristiche di ogni ambiente lavorativo. Più ancora la risposta dipende dagli svariati  protocolli seguiti dai vari enti di volta in volta coinvolti: ASL, Ufficio del Lavoro, Aziende, fino al medico del lavoro stesso.

 

Anche qualora ogni ente segua da vicino le normative previste, le differenze intrinseche tra queste hanno come conseguenza un’ulteriore complicazione del lavoro del medico. È necessario quindi stabilire un modello operativo univoco mirato alla comunicazione ed alla gestione dei diversi casi, fornendo al medico competente strumenti efficaci e concreti.

 

Il primo compito del medico competente del lavoro è fornire il necessario supporto alla dirigenza dell’azienda durante la fase di assegnazione di compiti e mansioni, avendo cura nel frattempo di proteggere la salute e la privacy dei lavoratori coinvolti.

L’intervento del medico competente del lavoro nel caso di un paziente invalido si declina in due fasi: primo, deve verificare che l’attività lavorativa non comporti conseguenze negative per il lavoratore; secondo, deve rilevare eventuali difficoltà e limiti da parte del lavoratore nell’esecuzione dell’attività assegnatagli.

Solo successivamente il medico competente del lavoro può approvare l’assegnazione del lavoratore invalido. Si presenta qui la prima contraddizione: il medico competente del lavoro può eseguire la visita medica solo dopo che il lavoro è stato assegnato alla persona, senza che si conoscano quindi le condizioni di salute di quest’ultima.

Non è insolito, infatti, che il medico del lavoro si ritrovi nella condizione di dover operare “a cose fatte”: ovvero, dopo che il lavoratore affetto da invalidità sia già stato assegnato definitivamente ad una posizione lavorativa.

 

In questo senso, si sono per fortuna compiuti dei passi avanti. I medici del lavoro possono infatti contare sulle indicazioni (per quanto generiche e limitate) fornite dalle certificazioni di invalidità in merito alle attività che il lavoratore è in grado o meno di fare.

Allo stesso modo, la situazione risulta più facile per il medico competente qualora si faccia uso della convenzione tra l’azienda interessate e gli Uffici del Lavoro: lo scambio di informazioni è in questi casi più efficace e proficuo e permette un inserimento più oculato della risorsa all’interno dell’organico aziendale.

 

In conclusione, per il medico competente del lavoro si rende necessario un sistema integrato mirato allo scambio di informazioni che porti ogni soggetto coinvolto nelle varie fasi di collocazione lavorativa dell’invalido. Solo in questo modo il medico competente del lavoro può garantire che all’individuo siano affidati compiti che è in grado di svolgere e che tali compiti non comportino un rischio per la sua salute.

Per maggiori informazioni sui miei servizi di Medicina del Lavoro a Milano chiami il numero 3331313382. 

Opero come medico del lavoro anche a Pordenone. Visitate il sito medico del lavoro Pordenone per maggiori informazioni.

 

FONTE: http://www.anma.it/wp-content/uploads/2012/12/MCJ-2_2012.pdf (Gilberto Boschiroli)

Il medico del lavoro e l’attività in quota: indicazioni operative, rischi e certificati di idoneità

Medici del lavoro e la legislazione circa le attività in quota: anche in questo settore, la normativa a cui il medico del lavoro dovrebbe fare affidamento è ambigua e fumosa.

Pur avendo subito una drastica riduzione, gli infortuni dovuti all’attività lavorativa in quota restano ai primi posti nella graduatoria di tutti gli infortuni, in particolare nel settore delle Costruzioni. Com’è facile immaginare, in molti dei casi (molti di più rispetto ad altre tipologie di infortunio) gli incidenti sono mortali: circa un quinto del totale degli infortuni è un caso mortale ed un caso su sei riguarda i lavoratori stranieri del settore.

Secondo le statistiche, le vittime degli infortuni in quota sono per la stragrande maggioranza di sesso maschile, di età compresa tra 35 e 49 anni e occupati nel Nord d’Italia.

Quali sono le cause più frequenti degli infortuni ad alta quota? O meglio, quali sono i rischi con cui il medico del lavoro si deve misurare? Una della cause più frequenti è sicuramente la perdita di controllo del mezzo (parziale o totale) e/o dell’attrezzatura di movimentazione, seguita da vicino dalla caduta per scivolamento o inciampo; le cadute dall’alto sono causa del 9% degli infortuni.

 

Cosa si intende, per quanto concerne il medico, con “lavoro in quota”?

Nello specifico, il medico del lavoroMedico del Lavoro alta quota si trova a relazionarsi con lavoratori impegnati in interventi su pali, tralicci, scale, tetti, piattaforme mobili, impalcature. In queste condizioni, il percorso di vigilanza e di prevenzione portato avanti dal medico del lavoro si deve certamente focalizzare sull’utilizzo corretto delle attrezzature di sicurezza, dei D.P.I. specifici, dei dispositivi di trattenuta. Più ancora, il medico del lavoro ha il compito di formare i lavoratori.

 

Un’altra parte importante del medico del lavoro coinvolto nella prevenzioni di infortuni in quota è lo sviluppo, in collaborazione con altri esperti, di misure di prevenzione primaria e secondaria: dalla scelta dei dispositivi di protezione individuali progettati in base alle esigenze del lavoratore alla consulenza generale per migliorare le fasi di organizzazione del lavoro.

I problemi per il medico del lavoro affiorano quando si inizia a parlare di sorveglianza sanitaria: sebbene alcune patologie o disturbi diffusi nei lavoratori possano rendere  particolarmente pericoloso il lavoro in quota, non esiste una legislazione che permetta al medico del lavoro di esprimere un giudizio preventivo sulle condizioni dell’individuo, aprendo la strada a potenziali pericoli.

La proposta di ANMA, ente di riferimento per i medici del lavoro in Italia, e l’identificazione di un percorso clinico-anamnestico che permetta di esprimere un giudizio di idoneità già nel corso delle visite mediche previste dal Decreto Legislativo 81/08, facendo uso di strumenti di base quali anamnesi e la visita medica. Se tali strumenti dovessero risultare nella presenza di patologie, menomazioni o difficoltà di carattere fisico, il medico del lavoro deve poter procedere ad ulteriori analisi, garantendo così di ridurre al minimo il rischio di incidenti per l’individuo stesso e per i suoi colleghi.

 

FONTE: http://www.anma.it/wp-content/uploads/2014/04/interno-mcj-1_2014.pdf (D. Bontadi; T. Cassina; P. Patanè; M. Saettone; P. Torri; E. Valentino; MG. Astolf)

Alcol e Lavoro: normative, fattori di rischio e conseguenze dell’abuso

Il medico del lavoro e la legislazione in materia di abuso di alcolici: si tratta di un problema annoso che è stato affrontato in più occasioni. Ad oggi, tuttavia, il medico del lavoro non ha linee guida definite e chiare che gli permettano di distinguere tra i vari casi.

Com’è facile immaginare, in quelle attività lavorative in cui il rischio di infortuni risulta più elevato (per i lavoratori stessi o per terzi), la legge proibisce drasticamente l’assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche. In questi contesti, il medico competente sugli aspetti di medicina del lavoro e alcolmedicina del lavoro in azienda ha quindi anche l’incarico di eseguire controlli alcolimetrici direttamente negli ambienti di lavoro, ricoprendo quindi vere e proprie funzioni di vigilanza.

Per i lavoratori che presentano patologie correlate all’alcol, il medico del lavoro può ricorrere all’art. 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, alla contravvenzione del quale il medico del lavoro può far corrispondere una sanzione amministrativa.

In questo caso, tuttavia, il medico del lavoro si scontra con un inghippo legislativo. Da più di un decennio i medici del lavoro si trovano a dover far coesistere da un lato la verifica del rispetto del divieto di assunzione con la verifica di assenza di condizioni di dipendenza da alcol. Come spesso accade, la legislazione a cui i medici del lavoro dovrebbero fare riferimento risulta poco strutturata e “interpretabile” fin troppo facilmente. Il medico del lavoro deve quindi stare in costante equilibrio: da un lato, un mancato controllo potrebbe avere conseguenze nefaste sul buon corso dell’attività lavorativa, dall’altro un eccesso di rigore potrebbe compromettere allo stesso modo lo svolgersi delle attività.

A complicare lo scenario, il medico del lavoro operante in alcune Regioni deve tener conto dei documenti, da queste stilati, in cui le normative relative ai rischi dell’alcol in ambito lavorativo vengono, nuovamente, interpretate in modo non uniforme. Quei medici del lavoro che devono seguire più cantieri o attività sono quindi obbligati ad adattare le proprie rilevazioni ed, in definitiva, la propria professionalità ai singoli e diversi protocolli regionali.

Per facilitare l’attività del medico del lavoro nelle suddette zone è possibile tuttavia trovare dei punti in comune.

Tutte le legislazioni hanno infatti come obiettivo la verifica di di condizioni di alcol dipendenza. Le rilevazioni devono inoltre essere eseguite datore di lavoro e medico competente, i quali devono valutare il rischio a cui i lavoratori sono esposti in base alla documentazione relativa. Il datore di lavoro ed il medico devono inoltre organizzare e gestire il programma di formazione e informazione dei lavoratori nell’argomento in questione: per questo resta sempre valido il codice ICOCH, ossia l’esecuzione di test alcolimetrici tramite metodi non invasivi attraverso la determinazione dell’etanolo nell’aria espirata.

In occasione del 27° Congresso Nazionale di Roma, ANMA ha proposto una revisione delle normative attualmente in vigore: tale modifica prevede il medico del lavoro non più semplice esecutore dei testi alcolimetrici ma figura centrale nella rilevazione e risoluzione del problema. Il medico del lavoro dovrebbe quindi essere inserito in un network della prevenzione alcologica, trovando un ruolo ufficiale nel meccanismo di conferma diagnostica, trattamento e recupero.

 

FONTE: http://www.anma.it/wp-content/uploads/2014/04/Interno_MCJ2-SD.pdf (Marco Saettone, Consigliere nazionale)

Rischi Lavoro Call Center: analisi di un caso di tenosinovite

Quali sono i rischi del lavoro nei call center? Uno studio eseguito da un medico del lavoro si concentra sul caso di una ragazza affetta da tenosinovite cronica.

La tenosinovite è una patologia che colpisce i tendini della mano. Per quanto riguarda la medicina del lavoromedicina del lavoro callcenter, la tenosinovite è uno dei rischi principali dei telefonisti, in particolari dei lavoratori di call center.

Il medico del lavoro deve cioè prevenire la patologia quando, nel corso della giornata, il lavoratore si trova a ripetere costantemente e ossessivamente lo stesso gesto, spesso costretto a rispettare ritmi di lavoro molto alti.

Il caso analizzato è quello di una giovane teleseller con tenosinovite cronica conclamata.

Lavoratrice full time presso uno dei maggiori call center del Nord Italia, viene visitata da un medico del lavoro per la prima volta all’età di 29 anni, nel 2009: la visita dà buon esito e non rileva nessun rischio e nessuna patologia.

Il secondo incontro con un medico del lavoro avviene l’anno seguente, su richiesta della lavoratrice. La causa è una sospetta artrite psoriasica, diagnosticata in seguito al presentarsi di tumefazioni agli arti superiori (soprattutto al braccio destro), episodi di rigidità e difficoltà di movimento dei polsi. In questa occasione il medico del lavoro ha provveduto inoltre a formare (nuovamente) la paziente circa la corretta postura da tenere durante il lavoro; il medico del lavoro ha inoltre verificato ciclicamente la presenza nelle postazioni di poggiapolsi per mouse e tastiera e mouse di dimensioni ridotte, così da ridurre la tensione dei tendini estensori della mano.

Nell’Aprile del 2011 il medico del lavoro verifica il persistere della tumefazione all’arto: gli esami confermano la presenza di una tenosinovite ai tendini estensori della mano destra e si decide di procedere all’operazione. Nei mesi seguenti tuttavia la paziente continua a lamentare dolori e mobilità ridotta al polso. Al medico del lavoro non resta che consigliare periodi di pausa dal lavoro. Il medico specializzato raccomanda inoltre la rinuncia all’uso del videoterminale, cambiando quindi l’attività lavorativa, e si dà inizio ad un ciclo di controlli trimestrali con risonanza magnetica ed ematochimici. La donna viene successivamente spostata da mansioni di teleseller al lavoro d’ufficio, con maggiori possibilità di gestire le proprie pause e ritmi più rilassati.

Nel corso dei due anni successivi, risulta chiaro al medico del lavoro e medico curante che la tenosinovite, nel caso specifico, è conseguenza diretta del lavoro di teleseller; in particolare alla difficoltà di mantenere una postura corretta ed all’impossibilità di impostare ritmi di lavoro autonomi.

Il medico del lavoro ha inoltre considerato gli aspetti “psicosociali” della questione, sempre più spesso accostabili a patologie muscolo-scheletriche.

In conclusione, lo spostamento della paziente a mansioni di office worker, assicurando così un alleggerimento dell’affaticamento dell’arto superiore e maggiore autonomia organizzativa, è stato un fattore decisivo nel mantenimento dell’attività lavorativa.

L’analisi di questo caso conferma che la necessità dell’individuo di lavorare in condizioni di salute, obbliga oggi il medico del lavoro ad un impegno crescente, ben oltre il livello di una sorveglianza sanitaria di routine, ma necessita di nuove conoscenze e competenze, sia tecniche che ergonomiche.

 

FONTE: http://www.anma.it/wp-content/uploads/2014/04/Interno_MCJ2-SD.pdf (Paolo Santucci)

Il medico del lavoro ed i rischi dell’asfaltatura: rischi, indagine e risultati

Per i medici del lavoro, le operazioni di asfaltatura costituiscono un ambiente critico sotto molti punti di vista. Vediamo nel dettaglio i rischi che il medico del lavoro deve affrontare.

Per le persone direttamente coinvolte, il lavoro di asfaltatura comporta numerose tipologie di rischio: dal rumore elevato ai carichi pesanti, dagli sbalzi di temperatura alle radiazioni solari, senza contare ovviamente gli effluvi nocivi derivanti dalla presenza di agenti chimici.

In questo senso, il medico del lavoromedico-del-lavoro-bitumi può avvalersi dei risultati rilevati dall’ULSS 12 Veneziana, che ha portato avanti un’attività di vigilanza in ambito di operazioni di asfaltatura. Tale rilevazione ha messo in evidenza svariate carenze in ambito di igiene e sicurezza che riguardano direttamente l’attività del medico del lavoro; in particolare, si è riscontrato uno utilizzo notevolmente limitato di Dispositivi di Protezione Individuali e misure di sicurezza collettive.

Quali sono, nello specifico, i rischi che il medico del lavoro affronta nelle operazioni di asfaltatura? Uno dei principali rischi che il medico del lavoro dovrebbe valutare è quello chimico. Gli addetti all’asfaltatura sono infatti esposti direttamente a Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), sostanze che si trovano in fumi e vapori che esalano durante il riscaldamento del bitume, necessario alla sua applicazione. Il medico del lavoro deve quindi prevenire il rischio di tumore derivante dal contatto con i fumi da bitume.

 

Il medico del lavoro può trovare dati confermati in studi europei e americani, in cui vengono indicati limiti di esposizione entro cui è salutare esporsi ai fumi e le varie tipologie di inalazione.

Un altro fattore interessante per il lavoro del medico competente è l’aumento del rischio di cancro polmonare in lavoratori esposti a fumi di asfalto in associazione con il fumo di sigaretta. Gli studi epidemiologici hanno inoltre rilevato una possibile associazione con tumori di tipo cutaneo e vescicale.

Gli studi sopracitati riportano tra le altre malattie contro cui il medico del lavoro deve proteggere gli operatori la dermatite irritativa da contatto, dermatite allergica, dermatite follicolare acneiforme. L’elenco delle sostanze in cui sono contenuti (in varie forme e quantità) gli Idrocarburi Policiclici Aromatici sono catrame, bitume, oli minerali, eccetera.

Come sempre, il lavoro del medico competente si compone di una fase di verifica del rischio e di una fase in cui vengono prese adeguate contromisure di prevenzione. Anzitutto, il medico del lavoro deve curare la formazione degli addetti, illustrando nel dettaglio i rischi legati all’attività, le conseguenze e le precauzioni da adottare per lavorare sempre in sicurezza, con particolare attenzione alle misure igieniche elementari (lavaggio frequente delle mani, doccia dopo il lavoro e pulizia degli indumenti) e scoraggiando quanto possibile il consumo di tabacco.

I medici del lavoro devono inoltre assistere i lavoratori sulla scelta dei Dispositivi di Protezioni, in particolare quelli per mani e avambracci, che sono le zone più esposte al contatto con i bitumi.

L’attenzione del medico del lavoro deve quindi rivolgersi al cantiere, che deve essere provvisto di attrezzature certificate per il lavaggio delle mani e di tutto il corpo. A questi accorgimenti, il medico del lavoro deve ovviamente abbinare una vigilanza costante.

 

FONTE: http://www.anma.it/wp-content/uploads/2014/04/interno-mcj-3_2014.pdf (Maria Nicoletta Ballarin, Giorgio Carradori, Cipriano Bortolato, Sergio Bontempi, Giancarlo Magarotto, Maria Gregio.

Tutelare chi lavora a contatto con fumi esausti

Come il medico del lavoro può tutelare chi lavora a contatto con fumi esausti di motori diesel

Secondo uno studio della IARC (International Agency for Research on Cancer), i fumi esausti di motore a gasolio sono da considerarsi a tutti gli effetti come cangerogeni: questi risultati riguardano da vicino la figura del medico del lavoro, in particolare in tutti quei casi in cui il medico del lavoro si trova a relazionarsi con ambienti ad alta criticità.

Sono molti, infatti, i settori in cui i motori a gasolio sono utilizzati su base quotidiana per attività lavorative: da quello, più ovvio, dei trasporti a settori quali quello edile, minerario, stradale. Il medico del lavoro deve confrontarsi con gli effetti nocivi di quasi 45 milioni di veicoli alimentati a diesel presenti sul territorio italiano.

Un altro fattore di cui il medico del lavoro deve tenere conto è l’evoluzione tecnologica a cui tali motori diesel sono sottoposti costantemente: con lo sviluppo della tecnica cambiano anche le caratteristiche delle emissioni e gli effetti nocivi per la salute.

Per il medico del lavoro è quindi essenziale definire con precisione quali lavoratori sono a rischio, e come tale rischio vada definito e quantificato. Nell’approccio con l’ambiente di lavoro, il medico competente deve anzitutto procedere a determinare alcuni fattori di natura tecnica, tra cui lo stato di manutenzione dei motori diesel in uso, la frequenza di utilizzo degli stessi e le caratteristiche del carburante utilizzato.

Altri fattori che il medico del lavoro deve tenere a mente sono il punto di emissione (elevato o a livello del terreno? Interno o esterno? con o senza sistemi di abbattimento?), le dimensioni ed il grado di confinamento dell’ambiente di lavoro e, di conseguenza, l’efficienza del sistema di ricambio dell’aria.

L’importanza della questione e dell’attività del medico del lavoro ad essa collegata è, per fortuna,
ufficialmente riconosciuta, anche e soprattutto presso aziende ed enti di grandi dimensioni: in queste realtà i medici del lavoro hanno potuto iniziare e portare avanti percorsi mirati alla rilevazione delle criticità ed allo sviluppo di misure di sicurezza efficaci e integrate nell’attività lavorativa.

Ciononostante, il medico del lavoro deve misurarsi con alcune questioni che restano aperte: ci sono infatti problemi derivanti da una discrepanza fra le misurazioni effettuate in laboratorio ed sul campo;

altri problemi si devono, come già detto, al costante sviluppo della tecnologia ed alla necessità di aggiornamento costante degli standard di rischio.

Il medico del lavoro deve inoltre considerare i problemi derivati dall’esposizione del lavoratore a più ambienti di rischio come anche dalle differenze di età, sesso e condizione patologiche pre-esistenti tra le figure professionali interessate.
In conclusione, le variabili che il medico del lavoro deve considerare sono numerose. Il primo passo da fare è sicuramente informare: il medico del lavoro deve diffondere la conoscenza all’interno del proprio ambiente di lavoro, avvicinandosi al problema con sensibilità, mantenendo un aggiornamento costante e favorire l’apertura alle misure necessarie.

Rischi del Lavoro all’aperto e medicina del lavoro

Il medico competente e l’attività outdoor: definizioni e terminologia per comprendere meglio i rischi del lavoro all’aperto

Come cambia il lavoro del medico competente all’aperto? L’attività outdoor nelle aziende presenta caratteristiche molto diverse dall’attività indoor, con rischi e criticità peculiari che il medico del lavoro deve tenere in considerazione.

L’impostazione odierna del mercato e dell’organizzazione del lavoro ha portato ad un assottigliarsi delle differenze tra le normative dei vari settori di lavoro, tal fattore ha portato a sua volta ad un approccio più generalista del medico del lavoro alle attività all’aperto, anche qualora queste presentino tra di loro differenze sostanziali.

Anzitutto, cosa si intende per lavorazioni outdoor? Per quanto concerne il medico del lavoro, si intendono tutte quelle attività eseguite per lo più in ambienti aperti, non protetti o relativamente protetti dagli agenti atmosferici e radiazione solare.

Ad esempio, il medico del lavoro è presente nella maggior parte di attività collegate ai settori dell’edilizia, della pesca, delle lavorazioni agricolo-forestali.

Può il medico del lavoro valutare la criticità dei rischi del lavoro all’aperto? È importante notare un problema di definizione: il medico del lavoro si trova infatti a rapportarsi con strumenti di valutazione del rischio e di sorveglianza sanitaria che ad oggi restano privi di un riferimento normativo specifico.
Elementi quali agenti atmosferici o radiazioni ottiche naturali non sono ancora state inserite tra i rischi codificati.

Il medico del lavoro deve ricercare l’attuale regolamentazione in merito nel Titolo VIII del D.Lgs. (Agenti Definizioni Le lavorazioni outdoor: orientamenti pratici per il Medico del Lavoro Umberto Candura, Vice Presidente ANMA CONTRIBUTI E ARTICOLI ORIGINALI Premessa Aspetti normativi 5 Fisici), in cui vengono elencati i rischi codificati in ambito di lavoro outdoor: vibrazioni, campi elettromagnitici, radiazioni ottiche artificiali, rumore, microclima, atmosfere iperbariche.

Come si può vedere, agenti atmosferici e radiazioni ottiche naturali non sono contemplate, sebbene sia certificato che l’esposizione continuata alla radiazione solare comporti effetti nocivi per l’uomo.

Come accade già in altre situazioni, il medico del lavoro si trova quindi a doversi destreggiare tra le indicazioni fornite di una legislazione spesso non aggiornata e incompleta.

Cosa può fare il medico del lavoro per prevenire i rischi del lavoro all’aperto?

Il primo passo è l’informazione: le figure professionali sopra elencate devono potersi rivolgere al medico del lavoro, il quale ha il dovere di formarle circa i rischi ed i comportamenti da adottare.

In questo caso, le informazioni fornite dal medico del lavoro possono spaziare dal corretto uso dei DPI alla possibilità di interazione con i farmici, dal controllo dello stato della pelle agli effetti cumulativi delle esposizioni extralavorative.

Allo stesso modo, al medico del lavoro spetta il compito di verificare l’ausilio di comportamenti che, sebbene dettati normalmente dal buon senso, spesso non vengono adottati: il medico del lavoro si troverà quindi a dover ricordare di non stare al sole durante le ore più calde del giorno in estate e primavera, di indossare occhiali da sole avvolgenti e cappelli a tesa larga, di fare uso di creme protettive.

FONTE: Umberto Candura (http://www.anma.it/wp-content/uploads/2015/06/interno-mcj-1_2015-2.pdf)