Poggiapiedi per videoterminalisti: quando il medico del lavoro può o deve consigliarlo
In quali casi il medico del lavoro può consigliare l’uso di un poggiapiedi per i lavoratori addetti al videoterminale? Più ancora, in che misura il medico del lavoro deve ascoltare le richieste del lavoratore interessato?
La normativa vigente, a cui anche il medico del lavoro deve fare riferimento, prevede che il poggiapiedi sia messo a disposizione di chiunque lo richieda, allo scopo di permettere agli arti inferiori del lavoratore di mantenere la postura ottimale. Senonché, come sappiamo, buona parte del lavoro del medico competente consiste nel tenersi aggiornato su cambiamenti ed evoluzioni delle direttive: nel caso specifico, la direttiva ha assunto la formula “Qualora fosse necessario”. Stabilire se sia necessario o meno è ovviamente compito del medico del lavoro.
Volendo cercare indicazioni circa la “prescrizione” del poggiapiedi nella letteratura scientifica, il medico del lavoro può trovare delle interessanti linee guida nel lavoro di Bandini Buti: secondo quest’ultimo, il poggiapiedi si rivela utile in particolare alla luce dell’impossibilità (almeno nella maggior parte dei casi), di regolare l’altezza del piano di lavoro. Il medico del lavoro dovrebbe quindi valutare l’utilizzo del poggiapiedi per video-terminalisti di statura ridotta, per i quali una postazione non conforme alle proprie caratteristiche fisiche potrebbe essere fonte di problemi di circolazione.
Garantendo la corretta postura ed mantenimento degli arti inferiori in posizione sollevata anche sul posto di lavoro, il medico competente favorisce una buona circolazione ed in particolare il “ritorno venoso”.
Esistono tuttavia casi in cui il poggiapiedi può dimostrarsi controproducente: ad esempio, nel caso in cui il lavoratore che occupa la postazione sia di elevata statura. Il medico del lavoro deve quindi prestare attenzione anche alle caratteristiche tecniche del poggiapiedi, che deve essere mobile e garantire una salda presa del piede (superficie anti-sdrucciolo): solo valutando con attenzione le caratteristiche fisiche del lavoratore e le peculiarità della postazione di lavoro il medico competente può consigliare l’utilizzo del poggiapiedi.
Altro punto interessante per il medico del lavoro è il limite delle 20 ore settimanali: per qualche tempo si è valutata la possibilità di una connessione tra la quantità di ore settimanali e la necessità del poggiapiedi. Ai fini della salubrità del posto del lavoro, i medici competenti non hanno rilevato tuttavia alcuna dipendenza tra i due casi.
Spetta invece al medico competente del lavoro il rilevamento di eventuali patologie venose agli arti inferiori, di uno stato di gravidanza e di tutte quelle situazioni che possono compromettere la postura.
In conclusione, il poggiapiedi nella postazioni a videoterminalista non deve essere un accessorio fisso ma mobile; la normativa vigente, pur con tutte le falle e le ambiguità da cui è affetta, precisa che sia appunto il medico del lavoro a verificare la necessità dell’accessorio, soprattutto in seguito all’accertamento di uno stato patologico.
Così come in altri casi, il medico del lavoro si configura nel ruolo di consulente, affiancando datori di lavoro e responsabili del personale allo scopo di garantire un ambiente di lavoro sicuro, confortevole e pro-attivo.
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